IMP (IMU) 2012 OMUNE DI CAPACCIO Servizio Tributi – Tel. O828 – 812317 e-mail tributi@comune.capaccio.sa.it internet: www.comune.capaccio.sa.it IMU INFORMATIVA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO —ANNO 2012— L’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge 241/2011, ha previsto l’anticipazione dell’Imposta Municipale propria “ IMU” a decorrere dal 2012. L’ IMU , dal 1° gennaio 2012, sostituisce l’ICI e si applica anche sull’abitazione principale. Queste le principali novità, sulla base della normativa ad oggi vigente, del regolamento comunale (delibera di C.C. n. 58 del 25/9/2012) e delle aliquote deliberate dal comune (delibera di C.C. n. 58 del 25/9/2012), da utilizzare per il saldo da corrispondere entro il 17/12/2012. Cambia la definizione di abitazione principale, in quanto, a decorrere dal 2012, può essere considerata tale l’unità immobiliare, nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente con tutto il nucleo familiare. Per l’abitazione principale si applica una detrazione pari a 200 euro. Alla detrazione di legge si possono aggiungere altri 50 euro di ulteriore detrazione per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni a condizione che abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nell’ abitazione e fino ad un massimo di 400 euro, quindi per complessivi 600 euro (200+400). Dette detrazioni vengono calcolate in dodicesimi nel caso di variazione nell’anno di riferimento e sono proporzionate tra i soggetti passivi in relazione alla quota di utilizzo dell’immobile, indipendentemente dalla quota di proprietà. Le detrazioni e le aliquote per l’abitazione principale vengono riconosciute anche ad una pertinenza per ciascuna delle categorie C2 (cantine, magazzini), C6 (garage, posti-macchina), C7 (tettoie). Ai fini dell’imposta municipale propria, le detrazioni e le aliquote per l’abitazione principale si applicano anche al coniuge assegnatario della casa a seguito di provvedimento di separazione legale in quanto effettuata a titolo di diritto di abitazione. E’ considerata altresì adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; Sono esenti, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli, per la parte ricadente in territorio montano del Comune di Capaccio, in quanto rientrante tra i comuni parzialmente montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; Sono esenti a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Capaccio; Per gli immobili storici ( riconosciuti tali con decreto ) e i fabbricati inagibili, è stato stabilito un abbattimento del 50% della base imponibile; Aliquote, detrazioni, riduzioni e modalità di calcolo (Delibera di C.C. n.59 del 25/9/2012) Le aliquote sulle quali calcolare l’Imposta per l’anno 2012 sono: 9.60 x 1000 aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011; 4,50 x 1000 per l’abitazione principale e le relative pertinenze , per una sola pertinenza in ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7; 10,60 x 1000 per gli immobili sfitti da almeno un anno. Non cambia nulla per le aree fabbricabili in quanto il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Per i fabbricati, il calcolo per ottenere il valore parte dalla rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per i seguenti coefficienti moltiplicatori : 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ( questo moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013 ); 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% alla quale applicare i seguenti coefficienti moltiplicatori: 110 per i terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 135 per i terreni posseduti da altri soggetti. Ai terreni agricoli condotti e posseduti da soggetti iscritti nella previdenza agricola si applicano le seguenti riduzioni di imposta proporzionate al valore: 100% fino a € 6.000 – 70% da € 6.000 a € 15.500 – 50% da € 15.500 a € 25.500 – 25% da € 25.500 a € 32.000 – 0% oltre € 32.000 Non sono previste agevolazioni per assimilazione all’abitazione principale per gli appartamenti dati in uso gratuito ai figli e/o a genitori, pertanto, per detti casi, la detrazione non è concedibile. È riservata allo Stato la metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota base (7,6 x mille) su tutti gli immobili, ad esclusione dell’abitazione principale, delle sue pertinenze e dei fabbricati rurali. Il doppio pagamento, Comune e Stato, comporta la differenziazione del calcolo e del relativo versamento a mezzo di differenti codici da utilizzare nella compilazione del modello F24, Modalità di pagamento e riscossione Saldo – entro 17 di dicembre 2012 , a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima e seconda rata versata, a seconda delle norme regolamentari e le aliquote di legge nel frattempo adottate. Entro il 10 dicembre lo Stato si è riservato di poter variate le aliquote e il conguaglio si dovrà effettuare sulla rata a saldo finale, entro il 17 dicembre. Per gli immobili destinati ad abitazione principale, e relative pertinenze, la rata a saldo sarà calcolata detraendo la prima rata versata entro il 18 giugno ed eventualmente la seconda versata entro il 17 settembre. Per i fabbricati rurali , ancora iscritti al catasto terreni ed accatastati al catasto fabbricati nel corso dell’anno , il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione, a saldo, entro il 17/12/2012. La legge stabilisce, che si dovrà pagare con il modello F24 e solo dal primo dicembre 2012 è consentito effettuare il versamento mediante bollettino postale ( solo a seguito di approvazione del modello ) Per il pagamento bisogna utilizzare i seguenti codici tributo: 3912 per abitazione principale e relative pertinenze 3913 per fabbricati rurali strumentali 3914 3914 per i terreni – COMUNE 3915 per i terreni – STATO 3916 per aree fabbricabili – COMUNE 3917 per aree fabbricabili – STATO 3918 per altri fabbricati – COMUNE 3919 per altri fabbricati – STATO Il codice catastale del Comune di Capaccio da indicare nel modello F24 è B644. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili; Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4/2/2013; Ulteriori informazioni Si informano i cittadini che causa forza maggiore, per tempistica e aggiornamento sistemi informatici, non sarà possibile, entro il 17/12/2012 inviare a casa dei contribuenti l’informativa e il modello di pagamento precompilato, pertanto i contribuenti potranno seguire le indicazioni sotto riportate: Per facilitare il versamento IMU il Comune ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito istituzionale www.comune.capaccio.sa.it , l’informativa e un programma per il calcolo dell’imposta dovuta a saldo e la stampa del modello F24 per il pagamento. Chiarimenti, notizie e assistenza tecnica possono essere richiesti: – al comune di Capaccio , già Società Capaccio Paestum Servizi S.r.l. in via Sandro Pertini, n. 8 84047 Capaccio Scalo (SA) tel 0828 / 1962750 – all’ Ufficio Tributi di Capaccio Scalo, piazza Carlo Santini, 84047 Capaccio Scalo (SA) tel 0828 / 812317 I detti uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17,30. I contribuenti, in ogni caso, sono responsabili dei dati e dei calcoli a base dei pagamenti. Capaccio 29 novembre 2012 Il Funzionario Responsabile L’Assessore alle Finanze Il Sindaco Geom.Giovanni Puglia Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo Dott. Italo Voza